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29 Aprile 2010
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO ONLUS"
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
1.E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO ONLUS" per brevità "AICVENETO ONLUS", con sede a Padova in Via Barroccio Dal Borgo n. 8.
2. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo "ONLUS".
3. L'"AICVENETO ONLUS" aderisce alla Federazione Associazione Italiana Celiachia O.N.L.U.S..
ART. 2 FINALITA' E DURATA
1. L’Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha fini di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio–sanitaria a favore dei soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l’apporto originale dell’attività prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell’Associazione che dei suoi associati. L’Associazione esplica la propria opera con criteri di assoluta apartiticità e aconfessionalità ispirandosi ai principi della democrazia.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Infatti gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell’associazione.
3. Le finalità che si propone l’associazione, in particolare nel proprio ambito territoriale, costituito dalla Regione Veneto, sono:
- promuovere l’assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie; sensibilizzare le aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l’eventuale assenza di glutine o evidenziarne la presenza nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentire l’utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
- promuovere e curare i rapporti con le varie società scientifiche per quanto riguarda il problema della celiachia e le patologie ad essa correlate - promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
- effettuare indagini sulla diffusione delle sopra citate patologie;
- promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi. L'Associazione provvede con ogni mezzo legale al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, corsi di formazione, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
4. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 3 ASSOCIATI
1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa entro il mese di maggio di ogni anno; tale quota è stabilita dall'assemblea per tutto il Territorio regionale.
3. Ci sono due categorie di associati:
- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita);
- sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie).
4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. Il numero degli associati è illimitato.
Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Gli associati hanno diritto:
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulla vita e sulle attività dell’Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; - di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- di partecipare a tutte le manifestazioni dell’Associazione.
2. Gli associati sono obbligati:
- a versare nei termini il contributo associativo minimo stabilito dall'assemblea;
- ad osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ad osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- a tenere un comportamento verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
ART. 5 RECESSO O ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ad esempio percependo compensi per la propria attività oppure ritardando il pagamento della quota annuale, può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione dev'essere comunicata al destinatario tramite lettera raccomandata; avverso la stessa è ammesso appello all'assemblea, da esercitarsi mediante raccomandata inviata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione, e comunque è fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. I lavori sono diretti dal Presidente.
3. L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, specificando i motivi della richiesta.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sulle linee generali programmatiche dell’Associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, ovvero quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto: in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi necessariamente in un giorno diverso, con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
ART. 10 VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
3. Gli esiti delle votazioni devono essere comunicati a tutti gli associati, eventualmente anche tramite pubblicazioni dell'associazione. Tali pubblicazioni devono essere inviate a tutti gli associati.
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti e da un consulente scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; nomina il Presidente ed il Vice Presidente e i membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Consigliere o i Consiglieri delegati potranno pertanto compiere - essendo investiti del relativo potere di rappresentanza - tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
4. Ogni Consiglio Direttivo rimane in carica fino a quando non viene eletto quello nuovo.
5. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 12 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Al Presidente è inoltre conferito il potere di accendere conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi.
3. In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente.
4. Il vice-presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell’ambito delle rispettive deleghe scritte.
ART. 13 RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi e quote associative;
- contributi privati, donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui agli articoli 7 e 9. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS od organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART. 17 COORDINAMENTI
L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.
Art. 18 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Gli associati che svolgono attività per l'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente.



